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Art. 24

842.1OPrAFederal Council Ordinance1 feb 2004Fonte originale
  1. Il trapasso di proprietà di un immobile oggetto dell’aiuto federale deve essere autorizzato dall’Ufficio federale.
  2. L’Ufficio federale dà l’autorizzazione se l’acquirente si impegna:
    1. a concludere un contratto di diritto pubblico con la Confederazione;
    2. a mantenere le pigioni fissate in base ai costi immobiliari; e
    3. a prendere a carico l’obbligo di rimborsare il mutuo.
  3. Per trapasso di proprietà si intende qualsiasi forma di cambiamento di proprietario, vale a dire la vendita, la permuta, la donazione, la divisione ereditaria e l’attribuzione giudiziaria.
  4. In caso di attribuzione giudiziaria, il capoverso 1 si applica per analogia.

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