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Art. 25

842.1OPrAFederal Council Ordinance1 feb 2004Fonte originale
  1. La realizzazione forzata di un immobile oggetto di un aiuto federale è retta dalla legge federale dell’11 aprile 18891sull’esecuzione e sul fallimento (LEF).
  2. Dopo la chiusura della procedura di realizzazione forzata, l’aiuto federale termina e la menzione di restrizione della proprietà iscritta nel registro fondiario è cancellata.

Footnotes

  1. RS 281.1

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