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Art. 42

842.1OPrAFederal Council Ordinance1 feb 2004Fonte originale
  1. La fideiussione al regresso dell’Ufficio federale è accordata sotto forma di fideiussione solidale conformemente all’articolo 496 CO1.
  2. La fideiussione al regresso garantisce almeno il 70 per cento del diritto di regresso degli istituti di fideiussione ipotecaria nei confronti del debitore principale.
  3. Una fideiussione al regresso è concessa se il proprietario finanzia con capitale proprio almeno il 10 per cento dei costi di investimento o delle spese di rinnovo.

Footnotes

  1. RS 220

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