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Art. 43

842.1OPrAFederal Council Ordinance1 feb 2004Fonte originale
  1. L’Ufficio federale può, a titolo fiduciario e con uno scopo preciso, mettere a disposizione delle organizzazioni mantello mezzi finanziari per alimentare un fondo.
  2. Grazie a questo fondo, le organizzazioni mantello accordano ai committenti della costruzione di utilità pubblica mutui a titolo di aiuti al finanziamento residuo legati all’oggetto o a titolo di aiuti al finanziamento per l’acquisizione dei terreni in vista della costruzione di alloggi a pigioni e prezzi moderati. I rimborsi dei mutui rifluiscono nel fondo e possono essere utilizzati per accordare altri mutui.1
  3. Le organizzazioni mantello devono gestire questo fondo separatamente. I mezzi finanziari devono essere investiti tramite un istituto bancario e fruttare interessi o essere investiti in obbligazioni a debole rischio. Eccezionalmente, investimenti a breve termine garantiti da un pegno immobiliare sono permessi presso committenti della costruzione di utilità pubblica.
  4. L’Ufficio federale e le organizzazioni mantello disciplinano nell’ambito di contratti di diritto pubblico la durata del contratto, la risoluzione, il risarcimento delle organizzazioni mantello, nonché le modalità da rispettare per i mutui da versare.
  5. Il fondo della Fondazione svizzera per la promozione della proprietà d’abitazioni è mantenuto conformemente alle disposizioni della legge federale del 4 ottobre 19742che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà (LCAP).

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3557).

  2. RS 843

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