Il Consiglio federale ha la facoltà di concludere accordi internazionali in ambito agricolo; sono fatti salvi gli accordi sul commercio di prodotti agricoli.
L’UFAG può, d’intesa con gli altri uffici e servizi federali interessati, concludere con autorità estere preposte all’agricoltura, con istituti di ricerca di diritto pubblico o con organizzazioni internazionali accordi di carattere tecnico concernenti in particolare:
il riconoscimento di centri d’esame, di valutazione della conformità, di accreditamento, di registrazione e d’omologazione in ambito agricolo;
il riconoscimento dei rapporti di esame, delle valutazioni della conformità e delle omologazioni nell’ambito della protezione dei vegetali e dei mezzi di produzione, nonché dei metodi di produzione;
la cooperazione tecnica e lo scambio di informazioni nell’ambito della protezione dei vegetali, nonché l’omologazione e l’immissione in commercio di mezzi di produzione;
le condizioni e gli oneri per la consegna o il ritiro di risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura da banche di geni controllate dallo Stato;
il riconoscimento di denominazioni d’origine in ambito agricolo;
i pagamenti diretti, i provvedimenti di sostegno del mercato e i contributi di valorizzazione nelle enclave e nel Principato del Liechtenstein che sono in relazione con l’applicazione della presente legge e delle prescrizioni rilevanti per l’agricoltura della legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulla protezione delle acque, sulla protezione dell’ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio;
i progetti nell’ambito della ricerca agraria internazionale.
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