L’UFAG, la stazione di ricerca agronomica (art. 114) come pure l’istituto di allevamento equino (art. 121) possono fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:1
sono strettamente correlate ai compiti principali;
non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e
non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il DEFR può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623;FF 2020 3567). ↩
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