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Commenti: Art. 1 | Omnilex
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OAlle · Ordinanza sull’allevamento di animali
Art. 1
Preamble
Art. 2
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Art. 1
Preamble
Art. 2
916.310
OAlle
Federal Council Ordinance
1 gen 2026
Fonte originale
La presente ordinanza disciplina:
il riconoscimento di organizzazioni di allevamento e di imprese di allevamento;
il sostegno di misure zootecniche.
Disciplina altresì:
l’utilizzo di dati per scopi scientifici;
i compiti dell’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino;
l’immissione in commercio di animali da allevamento nonché di sperma, ovuli non fecondati ed embrioni da loro prelevati;
l’importazione di animali da allevamento e di sperma di toro nell’ambito dei contingenti doganali.
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