Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
- programma zootecnico : programma per il miglioramento genetico degli animali di una o più razze ed eventualmente degli incroci risultanti;
- area geografica : Paese in cui si svolge un programma zootecnico di un’organizzazione di allevamento o di un’impresa di allevamento; un’area geografica può comprendere anche più Paesi;
- caratteristica zootecnica : caratteristica le cui rilevazioni vengono utilizzate come informazione nella stima di un valore genetico;
- valore genetico : somma degli effetti medi dei geni dell’animale che incidono sulla caratteristica zootecnica;
- razza : gruppo di animali di una specie che per l’espressione di determinate caratteristiche ereditarie possono essere identificati come appartenenti al gruppo e che si distinguono dagli animali che non vi appartengono per la combinazione di queste caratteristiche;
- caratteristica della razza : caratteristica di un animale utilizzata per descrivere una razza;
- genitore : madre genetica o padre genetico;
- regina : madre di una colonia di api;
- regina fucaiola : madre di una colonia i cui fuchi sono utilizzati per la fecondazione di regine;
- interno del Paese : Svizzera e Principato del Liechtenstein;
- libro genealogico : libro tenuto da un’organizzazione di allevamento in cui sono registrati gli animali con informazioni sulla loro ascendenza e sulle loro caratteristiche zootecniche nonché le caratteristiche del programma zootecnico;
- registro di allevamento: registro tenuto da un’organizzazione di allevamento o da un’impresa di allevamento nel quale sono registrati i suini da allevamento di razza pura e i suini da allevamento ibridi con informazioni sulla loro ascendenza e sulle loro caratteristiche zootecniche nonché le caratteristiche del programma zootecnico;
- immissione in commercio: consegna o cessione, a titolo oneroso o gratuito, di un animale.