916.310OAlleFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
Per le seguenti misure zootecniche sono versati aiuti finanziari:
tenuta del libro genealogico nonché registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche;
progetti di ricerca limitati nel tempo nel settore dell’allevamento;
progetti limitati nel tempo volti alla conservazione delle razze svizzere;
conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciata».
Sono versati per animali delle seguenti specie:
bovini, inclusi i bufali;
equidi;
suini;
ovini;
caprini;
conigli;
volatili;
camelidi del Nuovo Mondo;
api.
Sono versati soltanto per animali che si trovano all’interno del Paese.
Nel caso degli equidi, i contributi sono versati soltanto per gli animali della razza delle Franches Montagnes. Tutti gli animali che al 1° gennaio 1999 erano iscritti nella sezione Allevamento in purezza del libro genealogico della Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes sono considerati animali con una quota di geni della razza delle Franches Montagnes del 100 per cento.
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