Hanno diritto agli aiuti finanziari di cui alla presente sezione le organizzazioni di allevamento riconosciute che:
- dispongono di un programma zootecnico che tiene adeguatamente in considerazione gli ambiti di cui all’articolo 141 capoverso 3 lettera a LAgr; e
- adempiono le condizioni per gli aiuti finanziari sia per la tenuta del libro genealogico (art. 22 o 23) sia per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche (art. 24).