916.310OAlleFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
Sono versati aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione delle caratteristiche zootecniche se:
le informazioni registrate sulle caratteristiche zootecniche e i valori genetici stimati delle caratteristiche del programma zootecnico sono iscritti nel libro genealogico;
le caratteristiche zootecniche registrate sono considerate nella valutazione.
Le caratteristiche zootecniche per la cui registrazione e valutazione è versato un aiuto finanziario sono elencate all’allegato 1 numero 2.
Una caratteristica zootecnica registrata deve essere valutata al più tardi entro il periodo di riferimento successivo. In caso contrario, il diritto agli aiuti finanziari per la registrazione e la valutazione della caratteristica zootecnica decade e gli aiuti finanziari già versati devono essere restituiti.
Anche in assenza di una valutazione si indennizzano:
la genotipizzazione, se effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide, applicando l’aliquota intera;
la registrazione delle caratteristiche zootecniche per la quale sono determinanti metodi riconosciuti internazionalmente, applicando la metà dell’aliquota.
Gli aiuti finanziari per le caratteristiche zootecniche devono essere conteggiati nel periodo di riferimento in cui è avvenuta la loro registrazione, anche se non ne è stata ancora effettuata la valutazione. Per data di registrazione s’intende la data di registrazione dei dati nel libro genealogico.
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