916.310OAlleFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
Le organizzazioni di allevamento devono rendere accessibili agli allevatori interessati i valori genetici stimati ai sensi dell’articolo 24 capoverso 3 per i candidati alla selezione nel periodo di riferimento della valutazione.
Su richiesta, i valori genetici stimati devono essere resi accessibili anche ad altre persone se dimostrano un interesse legittimo.
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