916.310OAlleFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
Sono versati aiuti finanziari per bovini, equidi, suini, ovini e caprini di cui alla presente sezione per gli animali da allevamento che adempiono le seguenti condizioni:
sono iscritti nel libro genealogico di un’organizzazione di allevamento riconosciuta;
i loro genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza;
hanno una quota di geni della rispettiva razza di almeno l’87,5 per cento;
hanno almeno un discendente:
1. nato vivo nel periodo di riferimento,
2. iscritto o menzionato nel libro genealogico, e
3. con una quota di geni della rispettiva razza di almeno l’87,5 per cento.
Il grado di consanguineità (art. 44) del discendente di cui al capoverso 1 lettera d non deve superare la seguente percentuale:
per bovini, ovini e caprini: 6,25 per cento;
per equidi e suini: 10 per cento.
Sono versati aiuti finanziari soltanto se l’effettivo di animali femmine iscritti nel libro genealogico non supera 10 000 animali per le razze il cui stato è «in pericolo critico» e 7500 animali per le razze il cui stato è «minacciate»; si considerano soltanto gli animali femmine iscritti nel libro genealogico che adempiono le condizioni di cui all’articolo 22 capoversi 1–3.
Sono versati aiuti finanziari soltanto se almeno una volta all’anno le organizzazioni di allevamento riconosciute mettono a disposizione del gestore di GENMON i dati del libro genealogico e le informazioni necessarie per calcolare l’indice di pericolo.
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