916.310OAlleFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
Sono versati aiuti finanziari per le api di cui alla presente sezione per le regine che adempiono le seguenti condizioni:
sono iscritte nel libro genealogico di un’organizzazione di allevamento riconosciuta;
le loro madri sono iscritte in un libro genealogico della medesima razza;
il loro albero genealogico paterno comprende almeno la regina fucaiola della prima o della seconda generazione di antenati; le regine fucaiole in questione devono essere iscritte in un libro genealogico della medesima razza della regina per la quale è richiesto l’aiuto finanziario, fermo restando che può essere iscritta nel libro genealogico soltanto un’unica regina fucaiola della seconda generazione di antenati;
hanno una quota di geni della relativa razza di almeno l’87,5 per cento; la quota di geni deve essere stabilita mediante l’analisi del DNA o mediante un certificato di ascendenza e l’analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide;
hanno almeno una regina come discendente:
1. fecondata nel periodo di riferimento,
2. iscritta nel libro genealogico, e
3. con una quota di geni della rispettiva razza di almeno l’87,5 per cento; la quota di geni deve essere stabilita mediante l’analisi del DNA o mediante un certificato di ascendenza e l’analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e internazionalmente basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide.
Il grado di consanguineità (art. 44) della discendente di cui al capoverso 1 lettera e non deve superare il 10 per cento. Per le api, in via suppletiva l’albero genealogico su tre generazioni della discendente in vita della linea paterna deve comprendere almeno la madre della rispettiva regina fucaiola o delle rispettive regine fucaiole.
Sono versati aiuti finanziari soltanto se il numero di regine iscritte nel libro genealogico non supera 1000 unità; si considerano soltanto gli animali femmine iscritti nel libro genealogico che adempiono le condizioni di cui all’articolo 23 capoversi 1–3.
Sono versati aiuti finanziari soltanto se l’organizzazione di allevamento riconosciuta mette a disposizione del gestore di GENMON, almeno una volta all’anno, i dati del libro genealogico e le informazioni necessarie per calcolare l’indice di pericolo.
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