916.310OAlleFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
Per la conservazione delle razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciata» sono disponibili complessivamente al massimo 4,75 milioni di franchi per periodo di riferimento.
L’importo degli aiuti finanziari è fissato secondo l’allegato 2.
Se l’importo massimo di 4,75 milioni di franchi non è sufficiente, gli aiuti finanziari sono ridotti proporzionalmente per tutte le specie.
Se per una regina o una regina fucaiola sono già versati aiuti finanziari per la tipizzazione ai sensi dell’articolo 24, questi sono detratti dall’aiuto finanziario per la conservazione delle razze svizzere.
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