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Commenti: Art. 47 | Omnilex
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OAlle · Ordinanza sull’allevamento di animali
Art. 47
Art. 46
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Art. 47
Art. 46
Art. 48
916.310
OAlle
Federal Council Ordinance
1 gen 2026
Fonte originale
L’UFAG versa gli aiuti finanziari all’organizzazione di allevamento riconosciuta.
L’organizzazione di allevamento versa gli aiuti finanziari ricevuti dall’UFAG agli aventi diritto al più tardi 60 giorni dalla loro ricezione.
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