Con la domanda di riconoscimento di cui all’articolo 3 capoverso 1 le organizzazioni di allevamento che tengono il libro genealogico sull’origine di una razza di equidi devono:
- dimostrare che dispongono di prove storiche sull’istituzione del libro genealogico e che hanno reso pubblici i principi di un eventuale rispettivo programma zootecnico;
- confermare che al momento della presentazione della domanda in Svizzera, in uno Stato membro dell’UE o in uno Stato terzo non esiste un’organizzazione di allevamento riconosciuta per la medesima razza, che tiene il libro genealogico sull’origine di tale razza;
- dimostrare che collaborano strettamente con le organizzazioni di allevamento che tengono libri genealogici filiali della razza e confermare che informano tempestivamente dette organizzazioni di allevamento in merito a modifiche dei principi di un programma zootecnico di cui alla lettera a.