916.310OAlleFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
Un’organizzazione di allevamento o un’impresa di allevamento per suini da allevamento ibridi è riconosciuta, su richiesta, per la gestione di una razza o di un incrocio se:
tiene un registro di allevamento con i dati zootecnici dei suini da allevamento ibridi;
registrando e valutando caratteristiche zootecniche ai sensi dell’allegato 1 numero 2 adempie le esigenze di cui all’articolo 7;
dispone di un regolamento e questo adempie le esigenze di cui all’articolo 8;
nella sua area geografica dispone di un effettivo di animali da allevamento della razza abbastanza grande e di un numero sufficiente di allevatori;
garantisce un’esecuzione corretta a livello personale, tecnico e organizzativo delle sue misure zootecniche;
tiene una contabilità unica per le misure zootecniche di tutte le razze gestite;
esegue le sue misure zootecniche in maniera neutrale e conformemente a norme tecniche internazionali generalmente riconosciute;
ha personalità giuridica propria;
dispone di statuti giuridicamente validi, i quali stabiliscono che:
1. l’organizzazione di allevamento o l’impresa di allevamento ha sede in Svizzera, e
2. può diventare membro ogni allevatore nel caso si tratti di un’organizzazione di allevamento e, se sono previsti membri collettivi, ogni associazione di allevamento e ogni consorzio di allevamento.
Se un’organizzazione di allevamento tiene un libro genealogico per suini da allevamento di razza pura e suini da allevamento ibridi è applicabile in via suppletiva l’articolo 3.
Le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento sono riconosciute separatamente per la gestione di una razza o di un incrocio.
Le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento con sede nell’UE e riconosciute dalla competente autorità di uno Stato membro dell’UE non necessitano di un riconoscimento ai sensi del presente articolo. Devono invece inoltrare una domanda di estensione ai sensi dell’articolo 17.
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