916.310OAlleFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
Gli aiuti finanziari sono versati su richiesta e per periodo di riferimento.
Sono versati solo dopo che è stato presentato un conteggio sulle misure zootecniche erogate. Per gli aiuti finanziari di cui alle sezioni 2 e 4 il conteggio funge al contempo da domanda di aiuto finanziario.
Le domande e i conteggi vanno presentati all’UFAG utilizzando gli appositi moduli.
L’UFAG può, su richiesta, versare gli aiuti finanziari sotto forma di acconti.
I periodi di riferimento e i termini per la presentazione delle domande e dei conteggi sono stabiliti all’allegato 3.
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