916.310OAlleFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
Le organizzazioni di allevamento riconosciute che ricevono aiuti finanziari secondo il presente capitolo devono tenere una contabilità che illustri come sono stati impiegati i singoli aiuti finanziari per le diverse misure zootecniche.
Gli allevatori devono partecipare finanziariamente alle misure zootecniche delle loro organizzazioni di allevamento riconosciute almeno nella misura del 20 per cento della spesa totale.
Gli istituti delle scuole superiori federali e cantonali devono partecipare finanziariamente almeno nella misura del 20 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG per progetti di ricerca limitati nel tempo nel settore dell’allevamento.
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