916.310OAlleFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
L’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino di cui all’articolo 121 LAgr ha i seguenti compiti:
promuovere la varietà genetica della razza delle Franches Montagnes, metterla a disposizione degli allevatori in vivo e in vitro nonché sostenere dal profilo tecnico altre misure di conservazione della Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes;
svolgere ricerca applicata nei settori dell’allevamento, della detenzione e dell’utilizzo degli equidi collaborando principalmente con le scuole universitarie;
supportare gli allevatori di equidi nella loro attività zootecnica;
promuovere, nei settori della detenzione e dell’utilizzo degli equidi, lo scambio di conoscenze nonché offrire consulenza;
detenere equidi e mettere a disposizione infrastrutture e impianti per poter adempiere i compiti di cui alle lettere a–d.
Per le sue prestazioni e spese l’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino riscuote delle tasse; queste si basano sull’ordinanza del 16 giugno 20061concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura.