916.310OAlleFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
Gli animali da allevamento delle specie bovina, inclusi i bufali, equina, suina, ovina e caprina, nonché lo sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni da loro prelevati, possono essere importati, esportati e immessi in commercio soltanto accompagnati da un certificato di ascendenza di un’organizzazione di allevamento riconosciuta.
Per l’immissione in commercio di animali da allevamento femmine, ovuli non fecondati ed embrioni il certificato di ascendenza è necessario solo su richiesta dell’acquirente.
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