916.310OAlleFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
Le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento devono disporre di un regolamento per ogni razza o incrocio che gestiscono.
Nel regolamento occorre perlomeno:
stabilire l’area geografica;
definire le caratteristiche della razza o le caratteristiche dell’ibrido;
stabilire gli obiettivi zootecnici;
descrivere il programma zootecnico;
in relazione alla tenuta del libro genealogico o del registro di allevamento:
1. annotare un’identificazione uniforme degli animali se questa non è già prescritta dall’articolo 10 o 15a dell’ordinanza del 27 giugno 19951sulle epizoozie (OFE),
2. registrare i dati relativi all’ascendenza degli animali,
3. valutare le annotazioni nel libro genealogico o nel registro di allevamento,
4. stabilire le esigenze per l’iscrizione nel libro genealogico, nelle sue rubriche e nelle sue sezioni o nel registro di allevamento.
Se l’organizzazione di allevamento registra e valuta caratteristiche zootecniche, nel regolamento deve essere inoltre stabilito quanto segue:
a. per la registrazione di caratteristiche zootecniche:
1. le caratteristiche zootecniche da registrare, le condizioni da adempiere e la procedura per la loro registrazione,
2. le date, la durata e i periodi della registrazione;
b. per la valutazione di caratteristiche zootecniche:
1. il tipo e la portata della stima dei valori genetici per caratteristica zootecnica,
2. la procedura di stima dei valori genetici per caratteristica zootecnica,
3. i dati su cui si basa la stima,
4. le date della valutazione;
c. le misure per assicurare la qualità delle registrazioni e delle valutazioni delle caratteristiche zootecniche;
d. le condizioni di pubblicazione e la comunicazione dei risultati della stima dei valori genetici ai membri dell’organizzazione di allevamento o all’impresa di allevamento.