Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che:
possono essere trasmesse all’uomo (zoonosi);
non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi;
possono minacciare specie indigene selvatiche;
possono avere conseguenze economiche importanti;
sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali.
Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.1Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne:
il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali;
le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e
la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali.
Footnotes
Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907;FF 2011 6259). ↩
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