Per ogni animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina che lascia l’azienda, il detentore emette un certificato d’accompagnamento. Tale certificato segue lo spostamento dell’animale ed è consegnato al nuovo detentore. In caso di trasporto, su mercati e in esposizioni, il certificato d’accompagnamento va esibito, su richiesta, agli organi incaricati dell’esecuzione della legislazione sulle epizoozie, le derrate alimentari e l’agricoltura. Nei macelli va consegnato al veterinario ufficiale.1
Il Consiglio federale disciplina il contenuto e la forma del certificato d’accompagnamento. Può prevedere ch’esso:
sia rilasciato da un servizio designato dal Cantone nelle regioni con un elevato rischio di epizoozia;
in taluni casi non sia emesso o non debba seguire lo spostamento dell’animale.
Footnotes
Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269;FF 2006 5015). ↩
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