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Commenti: Art. 15a | Omnilex
Law
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LFE · Legge sulle epizoozie
Art. 15a
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Art. 15a
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Art. 15b
916.40
LFE
Federal Act
1 gen 1967
Fonte originale
Il traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina è registrato nella banca dati sul traffico di animali.
I detentori di animali sono tenuti a registrare nella banca dati sul traffico di animali tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi.
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