Il Consiglio federale può prevedere che sia temporaneamente riscossa una tassa dai detentori di animali per finanziare programmi di lotta contro le epizoozie.
Esso disciplina la tassa per ogni singolo programma, nonché l’indennità per le prestazioni fornite da terzi nell’ambito dello stesso; definisce segnatamente i costi computabili, l’importo della tassa e la durata della sua riscossione, nonché l’importo dell’indennità per le prestazioni di terzi.
Nel definire la parte dei costi coperta dalla tassa e quella assunta dai Cantoni tiene conto dei benefici del programma per la salute degli animali, la salute pubblica e l’economia.
L’USAV riscuote la tassa; a tal fine può far capo a terzi.
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