Vengono versate indennità per perdite di animali quando:
vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un’epizoozia;
vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a seguito di un trattamento al quale sono stati sottoposti per ordine dell’autorità;
vi sono animali che devono essere macellati o uccisi e eliminati per ordine dell’autorità per prevenire la propagazione di un’epizoozia;
vi sono animali sani che soccombono o devono essere macellati o uccisi e eliminati a seguito di un intervento ordinato dall’organo competente della polizia delle epizoozie.1
Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un’indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell’epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.2
Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell’indennità. Se l’infezione esisteva già al momento dell’importazione, tale diritto di regresso comprende l’intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica.
Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l’indennità prevista nella sua legislazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711;FF 1993 I 609). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711;FF 1993 I 609). ↩
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