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Art. 101

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il veterinario cantonale può autorizzare la consegna di latte proveniente da effettivi sotto sequestro, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza e sotto vigilanza sanitaria, se il latte viene trasportato direttamente:1
    1. 2 in un centro di raccolta del latte in cui prima della trasformazione o della consegna viene pastorizzato secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell’articolo 10 capoverso 4 ODerr3;
    2. in un impianto in cui viene eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OSOAn4.5
  2. Il veterinario cantonale provvede affinché:
    1. i locali e le installazioni infetti dei centri di raccolta, nei quali sono state effettuate consegne di latte tra il momento della presunta propagazione dell’epizoozia nell’effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano immediatamente puliti e disinfettati;
    2. i latticini prodotti con latte presumibilmente infetto vengano eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OSOAn67o siano utilizzati in modo tale da impedire una propagazione dell’epizoozia;
    3. la carne prodotta da animali ad unghia fessa di un effettivo infetto, macellata tra il momento della presunta propagazione dell’epizoozia nell’effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, sia nel limite del possibile individuata ed eliminata come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OSOAn.
  3. Informa il chimico cantonale in merito alle disposizioni di cui ai capoversi 1 lettera a e 2 lettere b e c.8
  4. L’USAV emana prescrizioni tecniche riguardo alla consegna di latte proveniente da effettivi sotto sequestro.9

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

  3. RS 817.02

  4. RS 916.441.22

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

  6. RS 916.441.22

  7. Nuova espr. giusta l’all. 8 cifra II n. 4 dell’O del 25 mag. 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2699). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

  9. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

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