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Art. 102

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In deroga all’articolo 90 capoversi 2 e 3, gli animali delle zone di protezione possono essere condotti al pascolo o consegnati al macello solo 15 giorni dopo l’ultimo caso di epizoozia. a. un divieto di consegna del latte tramite le aziende a un centro di raccolta del latte oppure direttamente dalle aziende; b. la raccolta del latte presso le aziende tramite imprese e lungo percorsi da lui stabiliti; c. l’esclusione di determinate aziende dalla raccolta del latte secondo la lettera b per motivi logistici, geografici o strutturali; d. l’abolizione del controllo del latte secondo l’ordinanza del 20 ottobre 20101sul controllo del latte.2
  2. Il latte non pastorizzato può essere consegnato fuori dalle zone di protezione e di sorveglianza soltanto se ciò avviene con l’autorizzazione del veterinario cantonale e mediante trasporto diretto a un’azienda nella quale viene pastorizzato secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell’articolo 10 capoverso 4 ODerr3. Il latte proveniente dalle zone di protezione non può essere trasbordato e deve essere pastorizzato nel primo centro di raccolta del latte direttamente dopo la raccolta.4
  3. Per le zone di protezione e di sorveglianza, il veterinario cantonale può ordinare i seguenti provvedimenti:
  4. Egli può stabilire condizioni per la raccolta e la trasformazione del latte. Alle aziende di cui al capoverso 1terlettera c può rilasciare un’autorizzazione derogatoria per la consegna del latte a determinati centri di raccolta.5
  5. Nelle zone di sorveglianza egli può inoltre stabilire i centri di raccolta ai quali i produttori possono consegnare direttamente il loro latte e le condizioni necessarie per la consegna.6
  6. Egli informa il chimico cantonale in merito ai provvedimenti ordinati di cui ai capoversi 1terlettera a e 1quatere alle autorizzazioni di cui al capoverso 1bis.7
  7. L’USAV emana prescrizioni tecniche riguardo alla consegna di latte proveniente da effettivi delle zone di protezione e di sorveglianza.
  8. I sottoprodotti della trasformazione del latte provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere pastorizzati prima di essere consegnati come alimenti per animali. L’USAV può estendere la validità di questo provvedimento ad altre aree o a tutto il territorio nazionale.
  9. Nelle zone di protezione lo spandimento di letame e colaticcio può avvenire soltanto con l’autorizzazione del veterinario cantonale.

Footnotes

  1. RS 916.351.0

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

  3. RS 817.02

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

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