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Art. 108

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Se un veterinario, durante un’ispezione delle carni o durante un’autopsia, sospetta che un animale sia stato affetto da pleuropolmonite contagiosa dei bovini, ordina un’analisi batteriologica e patologica.
  2. Se l’analisi di laboratorio non consente di escludere una pleuropolmonite contagiosa, il veterinario cantonale ordina l’analisi sierologica di tutti i bovini dell’effettivo d’origine di età superiore ai 12 mesi.
  3. Gli animali per i quali l’analisi sierologica ha dato un risultato positivo devono essere isolati fino a quando è possibile escludere un’infezione sulla base di esami complementari.

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