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Art. 109

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In deroga all’articolo 85 capoverso 2 lettera b, il veterinario cantonale può ordinare la macellazione immediata degli animali della specie bovina clinicamente sani.
  2. La testa e i visceri degli animali macellati devono essere eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell’articolo 6 OSOAn1.

Footnotes

  1. RS 916.441.22

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