Torna alla legge

Art. 112

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Sono considerati ricettivi alla peste equina i cavalli, le zebre, gli asini e i loro incroci.
  2. La peste equina è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della peste equina almeno in un animale.
  3. Il periodo d’incubazione è di 14 giorni.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.