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Art. 112a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Dopo aver consultato i Cantoni, l’USAV può stabilire un programma:
    1. per la sorveglianza degli effettivi di animali ricettivi;
    2. per la sorveglianza delle specie di insetti che possono essere vettori dei virus della peste equina.
  2. L’USAV può emanare prescrizioni tecniche sulle misure preventive destinate alla protezione degli animali ricettivi dagli insetti vettori.

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