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Art. 112b

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Inderogaall’articolo 84 capoverso 2 lettera a, in caso di sospetto di epizoozia di peste equina o di contagio, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto. Egli ordina inoltre:1
    1. 2 l’analisi dei virus della peste equina sugli animali interessati;
    2. provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.
  2. Il sospetto è considerato confutato quando non si riscontrano più virus.
  3. L’USAV emana prescrizioni tecniche riguardo al prelievo dei campioni e alla loro analisi, nonché riguardo ai provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

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