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Art. 118

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di comparsa della peste suina africana il veterinario cantonale può, in deroga all’articolo 90 capoverso 2, autorizzare il trasferimento di animali in un altro effettivo se tutti gli animali delle specie ricettive sono stati analizzati e non vi sono casi sospetti di epizoozia.
  2. Prima di abbandonare l’effettivo, gli animali devono essere contrassegnati in modo univoco.

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