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Art. 118a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di comparsa della peste suina classica gli animali delle specie ricettive possono lasciare le stalle per l’uscita sui pascoli o nelle corti limitrofe alla rispettiva stalla soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.
  2. L’articolo 90 capoverso 3 è applicabile soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.
  3. In deroga all’articolo 92 capoverso 3 i suini possono essere trasferiti in un altro effettivo o al macello solo sette giorni dopo che è stata ordinata la zona di sorveglianza. Prima di abbandonare l’effettivo, gli animali devono essere contrassegnati in modo univoco.

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