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Art. 11a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. I camelidi del vecchio e del nuovo mondo devono essere contrassegnati con un microchip.
  2. L’identificazione può essere effettuata solo dalle persone seguenti:
    1. veterinari;
    2. persone con un diploma professionale federale o riconosciuto a livello federale che abilita a effettuare iniezioni su animali;
    3. detentori esperti, se contrassegnano camelidi del vecchio e del nuovo mondo della loro azienda.
  3. Essa ha luogo conformemente al diploma in modo autonomo o sotto sorveglianza.
  4. Il microchip deve essere impiantato sulla parte sinistra nella zona del girocollo, all’incirca un palmo dalla scapola. Dopo aver impiantato il microchip, è necessario verificarne la funzione mediante un dispositivo di lettura.
  5. Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:20101e 11785:1996/Cor 1:20082e contenere il codice del Paese Svizzera e il nome del fabbricante. Sono fatti salvi gli articoli 6–20 dell’ordinanza del 25 novembre 20153sugli impianti di telecomunicazione (OIT).
  6. Il microchip può essere fornito esclusivamente a veterinari. Le persone di cui al capoverso 2 lettere b e c possono procurarselo esclusivamente da veterinari.

Footnotes

  1. I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch

  2. I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch

  3. RS 784.101.2

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