916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Se un animale a unghia fessa è trasferito in un’altra azienda detentrice di animali, il detentore deve rilasciare un certificato d’accompagnamento e conservarne una copia. Il certificato deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 12 e può essere rilasciato e conservato in forma cartacea o elettronica.
Se il certificato d’accompagnamento è rilasciato in forma elettronica, i dati devono essere consultabili durante il trasporto e presso il destinatario.
Se è rilasciato in forma cartacea, esso accompagna l’animale durante il trasporto e deve essere consegnato al destinatario.
In caso di accresciuto pericolo di epizoozia, il veterinario cantonale può prescrivere che:
i certificati d’accompagnamento degli animali siano rilasciati da un organo della polizia epizootica; e
gli animali siano esaminati da un organo della polizia epizootica prima del trasferimento.
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