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Art. 11b

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Se un animale a unghia fessa è trasferito in un’altra azienda detentrice di animali, il detentore deve rilasciare un certificato d’accompagnamento e conservarne una copia. Il certificato deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 12 e può essere rilasciato e conservato in forma cartacea o elettronica.
  2. Se il certificato d’accompagnamento è rilasciato in forma elettronica, i dati devono essere consultabili durante il trasporto e presso il destinatario.
  3. Se è rilasciato in forma cartacea, esso accompagna l’animale durante il trasporto e deve essere consegnato al destinatario.
  4. In caso di accresciuto pericolo di epizoozia, il veterinario cantonale può prescrivere che:
    1. i certificati d’accompagnamento degli animali siano rilasciati da un organo della polizia epizootica; e
    2. gli animali siano esaminati da un organo della polizia epizootica prima del trasferimento.

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