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Art. 121

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. In caso di sospetto di peste suina di cinghiali in libertà, il veterinario cantonale prende i seguenti provvedimenti:
    1. informazione immediata del servizio cantonale della caccia e degli ambienti venatori;
    2. analisi dei cinghiali uccisi o trovati morti; e
    3. informazione dei detentori di suini sui provvedimenti precauzionali da prendere per evitare contatti tra i suini domestici e i cinghiali.
  2. In caso di diagnosi di peste suina di cinghiali in libertà:
    1. 1 previa consultazione dei veterinari cantonali, l’USAV stabilisce zone di sequestro iniziale, di controllo e di osservazione e ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell’epizoozia;
    2. 2 l’USAV definisce, d’intesa con l’UFAM, l’UFAG, il veterinario cantonale, le autorità cantonali in materia di caccia e agricoltura e altri specialisti, provvedimenti per eradicare l’epizoozia;
    3. 3 il veterinario cantonale stabilisce la delimitazione esatta delle zone di sequestro iniziale, di controllo e di osservazione e ordina i necessari provvedimenti di biosicurezza atti a evitare i contatti tra suini domestici e cinghiali;
    4. 4 .
    a. limitare o vietare la caccia alla selvaggina di qualsiasi specie; b. designare determinate zone boschive o altri spazi vitali di cinghiali, segnatamente zone rivierasche con canneti: 1. a cui non si può accedere, 2. in cui è obbligatorio rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio.5
  3. Nelle zone di sequestro iniziale, di controllo e di osservazione il veterinario cantonale può, previa consultazione delle altre autorità cantonali competenti, temporaneamente:
  4. A condizione che sia garantita la biosicurezza nel miglior modo possibile, nelle zone di cui al capoverso 2bislettera b possono essere autorizzati lavori importanti non procrastinabili, in particolare i pertinenti lavori forestali, d’intesa con il veterinario cantonale e secondo le sue direttive.6
  5. D’intesa con l’UFAM, l’USAV emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare per lottare contro la peste suina dei cinghiali in libertà.7

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

  4. Introdotta dalla cifra I dell’O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956). Abrogata dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 956).

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