In deroga all’articolo 94a , i suini possono essere reintrodotti nell’azienda alle seguenti condizioni:1
- in caso di detenzione all’aperto, dopo che due analisi sierologiche a distanza di tre settimane effettuate su suinetti-sentinella hanno dato un risultato negativo;
- in caso di altre forme di detenzione, conformemente alla lettera a oppure immediatamente; in quest’ultimo caso è ordinato il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo per la durata di 60 giorni, il quale è revocato solo se l’analisi sierologica di un numero rappresentativo di suini ha dato un risultato negativo.