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Art. 120

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale

In deroga all’articolo 94a , i suini possono essere reintrodotti nell’azienda alle seguenti condizioni:1

  1. in caso di detenzione all’aperto, dopo che due analisi sierologiche a distanza di tre settimane effettuate su suinetti-sentinella hanno dato un risultato negativo;
  2. in caso di altre forme di detenzione, conformemente alla lettera a oppure immediatamente; in quest’ultimo caso è ordinato il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo per la durata di 60 giorni, il quale è revocato solo se l’analisi sierologica di un numero rappresentativo di suini ha dato un risultato negativo.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

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