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Art. 122b

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Nelle zone di protezione e di sorveglianza del pollame da cortile e altro pollame in cattività possono essere tenuti solo in stalle o in altri sistemi di stabulazione chiusi muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l’intrusione di altro pollame.
  2. In deroga agli articoli 90 e 92 il veterinario cantonale può autorizzare che:
    1. le uova da cova, i pulcini di un giorno, le pollastrelle, le galline ovaiole, i tacchini da ingrasso ed il pollame custodito nei giardini zoologici siano introdotti nelle zone o trasportati fuori dalle stesse;
    2. il pollame sia trasportati per macellazione direttamente in un macello situato all’interno o al di fuori delle zone.
  3. Nel caso in cui abbia autorizzato le deroghe di cui al capoverso 2, il veterinario cantonale provvede affinché:
    1. tutti gli animali delle specie ricettive siano visitati dal veterinario ufficiale;
    2. i mezzi di trasporto e il materiale d’imballaggio siano puliti e disinfettati; e
    3. le uova da cova siano sottoposte a disinfezione.
  4. Ordina la quarantena, conformemente all’articolo 68, per le aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 2.
  5. Altro pollame in cattività tenuto nell’economia domestica per compagnia e che non ha contatti con il pollame di altri effettivi (uccelli da compagnia) può essere trasferito in un altro luogo dal detentore, purché non si tratti di oltre cinque esemplari.

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