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Art. 122c

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. La carne e i prodotti a base di carne di pollame non possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione.
  2. Le uova destinate al consumo non possono essere introdotte nelle zone o trasportate fuori dalle stesse*.*
  3. Il letame proveniente da effettivi che si trovano nelle zone di protezione o di sorveglianza può essere sparso solo nella zona corrispondente. Per lo spandimento del letame nella zona di protezione è necessaria un’autorizzazione del veterinario ufficiale.
  4. Il veterinario cantonale può concedere deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 e 2.

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