916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
In caso di diagnosi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà, l’USAV ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell’epizoozia.
Dopo aver consultato i veterinari cantonali, determina zone di controllo e di osservazione. Il veterinario cantonale stabilisce la delimitazione esatta delle zone di controllo e di osservazione.
All’interno delle zone di controllo e di osservazione il veterinario cantonale ordina quanto segue:
la separazione delle diverse specie di pollame, se necessario per impedire la diffusione dell’epizoozia;
i provvedimenti necessari atti a evitare contatti tra il pollame domestico e gli uccelli selvatici;
i provvedimenti di igiene necessari;
gli obblighi particolari degli avicoltori.
All’interno delle zone di controllo e di osservazione può inoltre:
limitare o vietare il movimento di animali, persone e merci;
previa consultazione delle autorità cantonali in materia di caccia, limitare o vietare la caccia agli uccelli selvatici.
Dopo aver consultato l’UFAM, l’USAV emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà.
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