916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 2° grado dell’effettivo infetto.
Le uova provenienti da effettivi infetti devono essere eliminate. Il veterinario cantonale può autorizzare che le uova siano immesse in commercio come derrate alimentari se sono trasferite direttamente in un’azienda di trasformazione, dove vengono rotte e sottoposte a un trattamento termico. Egli informa il chimico cantonale in merito all’autorizzazione.1
In deroga all’articolo 88 il veterinario cantonale non ordina alcuna zona di protezione e di sorveglianza.
Egli delimita una zona a rischio elevato (zona di restrizione) attorno all’effettivo infetto e può disporre controlli in altre aziende detentrici di animali come pure provvedimenti di cui agli articoli 89–92, 122b e 122c . L’estensione della zona di restrizione viene fissata dall’USAV dopo aver sentito il veterinario cantonale.
Il veterinario cantonale può concedere, d’intesa con l’USAV, deroghe all’uccisione degli animali ricettivi che occorre ordinare secondo l’articolo 85 capoverso 2 lettera b.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691). ↩
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