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Art. 123a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Se la malattia di Newcastle si manifesta in pollame tenuto in cattività, il veterinario cantonale vieta il movimento di uova, contenitori di trasporto e imballaggi per uova nonché lo spandimento di letame proveniente da effettivi sospetti di contagio, sospetti di epizoozia o infetti.
  2. Il veterinario cantonale provvede affinché i prodotti, provenienti da effettivi infetti, come la carne di pollame, le uova da consumo, le uova da cova e i pulcini prodotti nel periodo compreso tra la presunta propagazione dell’epizoozia e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano individuati ed eliminati come sottoprodotti della categoria 2 secondo l’articolo 6 OSOAn1. Occorre eliminare anche i contenitori di trasporto e gli imballaggi per uova provenienti dall’effettivo infetto, se questi non possono essere convenientemente puliti e disinfettati.
  3. In derogaall’articolo94 capoverso 2, trascorsi dieci giorni il veterinario cantonale d’intesa con l’USAV può revocare il sequestro rinforzato di effettivi sospetti di contagio se l’esame clinico di tutti gli animali ricettivi come pure l’esame sierologico delsangue e la messa in evidenza del genoma virale effettuati su un campione di animali sospetti di contagio hanno avuto esito negativo.2
  4. Il sequestrorinforzatodell’effettivo infetto viene revocato trascorsi 21 giorni, dopo l’eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive, la pulizia e la disinfezione.3

Footnotes

  1. RS 916.441.22

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

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