916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Se la malattia di Newcastle si manifesta nel pollame da cortile, d’intesa con l’USAV il veterinario cantonale ordina che il pollame da cortile, i piccioni e l’altro pollame in cattività possa essere tenuto solo in pollai chiusi o in altri sistemi di detenzione chiusi muniti di una copertura impermeabile nonché di dispositivi per la chiusura laterale che impediscano l’intrusione di altri uccelli.
In deroga agli articoli 90 e 92 e d’intesa con l’USAV, il veterinario cantonale può autorizzare:
l’introduzione nelle zone di protezione o di sorveglianza, o il trasporto fuori dalle zone di protezione o di sorveglianza, di uova da cova, pulcini di un giorno, pollastrelle, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e pollame custoditi nei giardini zoologici;
il trasporto diretto di pollame in un macello situato fuori dalle zone.
Se autorizza le deroghe di cui al capoverso 2, il veterinario cantonale provvede affinché:
tutti gli animali delle specie ricettive siano esaminati dal veterinario ufficiale;
gli imballaggi e i mezzi di trasporto vengano puliti e disinfettati; e
le uova da cova vengano disinfettate.
Il veterinario cantonale ordina la messa in quarantena ai sensi dell’articolo 68 delle aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 2 lettera a.
Il letame non può essere trasportato fuori dalla zona di protezione e di sorveglianza. Lo spandimento di letame nelle zone di protezione necessita dell’autorizzazione del veterinario ufficiale.
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