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Art. 127

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale

In deroga agli articoli 90 e 92, l’USAV può ordinare limitazioni supplementari o concedere agevolazioni per il movimento di animali e di prodotti animali nelle zone di protezione e di sorveglianza, a dipendenza della situazione epizoologica.

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