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Art. 128

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale

Le disposizioni della presente sezione si applicano alle epizoozie da eradicare, eccettuate la necrosi ematopoietica infettiva, la setticemia emorragica virale e l’anemia infettiva dei Salmonidi (art. 280‒284).

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