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Art. 129

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. Il detentore di animali notifica ad un veterinario tutti gli aborti nelle femmine della specie bovina gravide da almeno tre mesi, come pure tutti gli aborti nelle femmine delle specie ovina, caprina e suina.1
  2. Se si verifica un aborto in un’azienda detentrice di animali di un commerciante di bestiame o durante l’estivazione, o se in un effettivo di animali a unghia fessa nell’arco di quattro mesi ha abortito più di una femmina, il veterinario è tenuto a svolgere un’analisi.2
  3. L’analisi comprende:
    1. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: diarrea virale bovina;Brucella abortus ,B. melitensis e B. suis ,Coxiella burnetii e rinotracheite infettiva dei bovini e vulvovaginite pustolosa infettiva;
    2. per gli ovini e i caprini:Brucella abortus, B. melitensis e B. suis; Coxiella burnetii eChlamydia abortus ;
    3. per i suini:Brucella abortus, B. melitensis e B. suis; sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini e malattia di Aujeszky.3
  4. Il veterinario dispone l’esame delle placente espulse e dei feti abortiti. Se si tratta di aborti occorre inviare in laboratorio anche campioni di sangue delle madri che hanno abortito.4
  5. Il veterinario cantonale ordina altre analisi a seconda dei casi.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

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